ESAME DI STATO al termine del primo ciclo di istruzione
“Il valore [dell’Esame] è essenzialmente morale, di prova di carattere e di volontà. Una prova da superare, una selezione da affrontare, come la vita esige fuori della scuola e in ben più severe condizioni e con maggiori ingiustizie"
(da G. Amendola, Una scelta di vita)
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2024 – ‘25
Percorso a supporto dell’organizzazione e svolgimento dell’Esame di Stato
- D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 e n. 742.
- https://www.istruzione.it/esami-di-stato/primo-ciclo24.html
PREMESSA – Indicazioni generali in base alla normativa
Il primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria + Scuola Sec. di primo grado) si conclude con un Esame di Stato il cui superamento costituisce titolo di accesso al percorso di studi successivo.
L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.
La normativa vigente prevede che l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolga nel periodo compreso tra il termine delle lezioni (8 giugno 2025) e il 30 giugno 2025. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame da svolgere entro il 30 giugno e comunque entro il termine dell’anno scolastico.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi costituisce requisito di accesso alle prove.
L’ammissione all’Esame di Stato è ufficializzata nello scrutinio finale. Gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado sosterranno l’Esame in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, in considerazione del percorso scolastico compiuto:
FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE
MEDIA VOTI DEL PRIMO ANNO 25%
MEDIA VOTI DEL SECONDO ANNO 25%
MEDIA VOTI DEL TERZO ANNO 50%
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo oppure l’ammissione con voto inferiore a sei decimi.
Per l’Esame del primo ciclo sono previste tre prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte sono:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate; per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
Per approfondire gli aspetti normativi, organizzativi e didattici
- Marina Attimonelli, Esame di Stato del primo ciclo.pdf
- Renato Rovetta, L'Esame di Stato del primo ciclo - a.s. 2021-2022: back to the future.pdf
- Emanuele Contu, La Prova di Italiano negli Esami di Stato del primo ciclo.pdf
- Anna Asti, Prova Scritta relativa competenze logico-matematiche negli Esami di Stato del primo ciclo.pdf
- Clara Alemani, La Prova Orale dell'Esame di Stato, a.s. 2021-2022.pdf