Rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2022 - 2025

      Protocollo numero: 11621
      Data: 07/10/2022

      Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto

      -       A tutto il Personale Docente e ATA dell’Istituto Comprensivo di Asola

                                                                                           -       Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Asola

       -       Alla Commissione Elettorale

      -       All’albo dell’Istituto

      Oggetto: Decreto di Indizione Elezioni Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio 2022/2025

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      • Visto il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16.04.1994 n. 297 (parte 1 –Titolo 1) concernente le norme sulle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola;
      • Visto l’OM n. 267/1995, l’OM n. 293/96, l’OM n. 277/98 concernente le norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto;
      • Vista la C.M. prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019;
      • Vista la nota Prot. MIUR AOODRLO R.U. 21650 del 03 ottobre 2019 dell’USR Lombardia

      INDICE

      le VOTAZIONI per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Asola nei giorni di domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso i locali dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Asola.

      Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

      a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;

      b) n. 8 docenti*   eletti in rappresentanza del Personale Insegnante a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

      c) n. 8 genitori* eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;

      d) n.2 rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

      * In riferimento alla lettera b) e c)

      Ai sensi dell’art.4-comma 3- dell’O.M. n. 267/95, nell’eleggendo Consiglio di Istituto, viene assicurato, comunque:

      a)   1 seggio ad un insegnante di scuola dell’Infanzia

      b)   1 seggio ad un insegnante di scuola Primaria

      c)    1 seggio ad un insegnante di scuola sec. di 1° grado 

      viene inoltre assicurato:

      a)     1 seggio ad un genitore della scuola dell’Infanzia

      b)    1 seggio ad un genitore della scuola Primaria

      c)     1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado

       

      Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di Candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente (docenti, genitori, ATA).

      L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei Rappresentanti del Personale Insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.

      L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti   dei Genitori degli Alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

      L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti   del Personale Amministrativo e Ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

      Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

      Gli Elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

      Le Liste dei Candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dalle ore 9.00 del 04 novembre 2019 alle ore 12.00 del 9 novembre 2019, nelle ore d’ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni utili, ma non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza):

      a) per la Componente del Personale Insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nell’Istituto, da almeno 20 presentatori;

      b) per la Componente dei Genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori.

      c) per la Componente del Personale Amministrativo e Ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nell’Istituto, da almeno 4 presentatori.

      I Candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) BIANCHI Osvaldo, ecc.]

      Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.

      Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

      Ogni lista, per ciascuna Componente, può comprendere   il sotto indicato numero di candidati:

      • Componente Personale Insegnante: n.16 candidati su 8 da eleggere
      • Componente Genitori degli Alunni: n.16 candidati su 8 da eleggere
      • Componente PERSONALE   A. T. A: n.4 candidati su 2 da eleggere
        • Nessun Elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
        • Nessun Candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
        • Nessun Candidato può presentare alcuna lista.
        • Nessun Componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista.

      Sull’apposita Scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il   candidato appartenente alla medesima lista.

      • Per la Componente del Personale Insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
      • Per la Componente dei Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto una sola volta.
      • Per la Componente del Personale A.T.A.  ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

      Le Liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

      Le Firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

      L’Autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

      Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

      Ai sensi dell’art. 37 del D. Lvo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

      Per quanto non previsto nel presente decreto. Si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lvo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

      Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola.