EMERGENZA COVID-19: Informativa e disposizioni per la realizzazione della Didattica a Distanza (DaD)

Con la Nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero ha invitato le Scuole ad attivare la “Didattica a distanza (DaD)”, suggerendo inoltre alcuni spunti riguardo alla Privacy (vai alla pagina del nostro sito che riassume la nota).
Il documento chiarisce che le Scuole possono attivare la DAD anche senza il consenso dei genitori/tutori. Va tuttavia fornita un'informativa secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Non è quindi più necessario raccogliere le autorizzazioni scritte dai genitori/tutori per la creazione degli account. Dobbiamo però dare una informativa, che il nostro Istituto ha provveduto ad elaborare e che prevede una serie di punti, tra i quali:
la comunicazione dell’attivazione degli account alle famiglie;
le informazioni riguardo ad un eventuale uso scorretto degli strumenti messi a disposizione;
l’informazione circa il monitoraggio dello strumento da parte della scuola ai fini di un costante miglioramento del servizio.
Il documento è scaricabile da questa pagina (vedi widget a lato), è stato pubblicato su Registro Elettronico e sulla piattaforma G-Suite al fine di consentirne il facile reperimento.
Con il Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" (Registro dei provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020), il Garante ha fornito i primi chiarimenti rispetto all’argomento, chiarimenti che andiamo a riassumere di seguito:
viene confermato che per la realizzazione delle iniziative di Didattica a Distanza non serve il consenso delle famiglie, come già anticipato dalla Nota attuativa del Ministero del 17 marzo u.s.;
le famiglie vanno informate con un documento messo a punto allo scopo;
la scelta della piattaforma per la Didattica a Distanza è demandata alle singole Scuole; spetta quindi alla Scuola valutare se la piattaforma scelta sia sicura e tale da non mettere a rischio la privacy di docenti ed alunni; il servizio scelto
“dovrà conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati”.
A seconda dei casi, il fornitore della piattaforma deve essere nominato “Responsabile del trattamento” tramite un accordo contrattuale.
Su quest’ultimo punto, il Garante indica che qualora vengano utilizzati “servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato” non è necessaria la nomina.
Non è necessaria nemmeno se si utilizzano servizi di fornitori già contrattualizzati dalla Scuola per il Registro Elettronico o per altri servizi online, qualora in questi contratti sia compresa anche la didattica a distanza.